Che diritti ho come paziente?
Tutto quello che c’è da sapere sul segreto professionale dei medici e l’obbligo di riservatezza.

  • Tra i diritti del paziente vi sono, ad esempio, il diritto all’autodeterminazione, il diritto a un’informazione adeguata, il diritto ad avere un accompagnatore e il diritto a consultare gli atti.
  • La possibilità di scegliere liberamente il medico e richiedere il parere di un secondo specialista senza dover sottostare a restrizioni né subire svantaggi economici dipende dal modello assicurativo scelto presso la cassa malati.
  • Le «direttive del paziente» consentono di stabilire le terapie sanitarie che si intende o meno ricevere nel caso non si sia più in grado di prendere decisioni.
La salute è la cosa più importante che abbiamo. Spesso ce ne rendiamo conto solo nel momento in cui ci ammaliamo o subiamo un infortunio e abbiamo bisogno dell’aiuto di un medico. Ma quali sono i diritti e i doveri di un paziente in Svizzera? Abbiamo raccolto per voi le informazioni essenziali.
In Svizzera i diritti e i doveri di un paziente sono regolamentati sia dal diritto privato sia, soprattutto in caso di ricovero in un ospedale pubblico, dal diritto pubblico. Le disposizioni di diritto pubblico variano da Cantone a Cantone. Per informazioni dettagliate sulle differenze a livello cantonale in termini di diritto dei pazienti rimandiamo al sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Normalmente per un trattamento ambulatoriale si ha diritto a scegliere liberamente il medico – e in caso di ricovero l’ospedale del Cantone di residenza – senza svantaggi economici. Chi opta per un modello assicurativo con medico di famiglia o HMO è tenuto a consultare innanzitutto questi interlocutori. Molte casse malati offrono inoltre un’assicurazione complementare che dà diritto alla libera scelta di medico e ospedale in tutta la Svizzera.

Dato che non è chiaro quali sono esattamente i costi e i casi coperti, prima di un trattamento ambulatoriale costoso o di un ricovero ospedaliero consigliamo di chiedere sempre alla propria cassa malati quali costi si assume.

Il paziente ha diritto a ricevere dal medico informazioni chiare, adeguate e complete su

  • stato di salute (diagnosi e risultati di esami)
  • esami previsti, terapie e alternative
  • benefici e rischi di un trattamento medico
  • comportamento da adottare per facilitare la guarigione
  • aspetti economici del trattamento

Solo se si possiedono tutte le informazioni è possibile decidere se accettare o meno un trattamento. Se tuttavia il paziente non è in grado di decidere – ad esempio in caso di perdita di coscienza in seguito a un infortunio – e la situazione richiede un intervento urgente, il medico non può attendere. A volte, inoltre, non è possibile contattare un familiare per conoscere la volontà del paziente o non c’è tempo per cercare le eventuali direttive del paziente. In caso di urgenza il medico deve quindi decidere sulla base della presunta volontà del paziente.

Il paziente ha anche il diritto, se lo desidera, di non ricevere tutte le informazioni. Chi, ad esempio, non vuole sapere se è affetto da una malattia inguaribile o quali sono i rischi connessi a uno specifico intervento medico deve dichiarare espressamente questa volontà in modo chiaro e inequivocabile. Il medico annoterà quindi la rinuncia alle informazioni nella cartella del paziente e potrà richiedere una conferma scritta di tale volontà.

Il paziente ha diritto a consultare un altro medico per ottenere un secondo parere sulla diagnosi emessa o su eventuali operazioni o terapie. Richiedere un secondo parere è utile soprattutto in previsione di un intervento complesso perché aiuta a decidere se effettuarlo o meno. Prima di consultare un secondo medico è bene chiedere alla cassa malati se i relativi costi sono coperti.

Il paziente ha il diritto di farsi accompagnare ai colloqui con i medici da una persona di fiducia (ad es. il coniuge/convivente, un amico o un parente) e di decidere chi può fargli visita all’ospedale durante un ricovero.

Il diritto ad avere un accompagnatore viene meno se vi sono controindicazioni mediche (ad es. rischio di contagio) o se il paziente deve consultare un medico per ottenere una perizia (ad es. perizia per l’accertamento dell’invalidità) ai fini di un procedimento di diritto delle assicurazioni sociali.

Un paziente capace di intendere e di volere ha il diritto di acconsentire o meno a un trattamento senza costrizioni. Inoltre, può decidere di interrompere una terapia o dimettersi autonomamente dal ricovero ospedaliero assumendosi la responsabilità per le eventuali conseguenze di tali decisioni. La prescrizione di misure coercitive è consentita solo in casi eccezionali.

Per trattamenti coercitivi si intendono tutte le misure adottate nell’ambito del trattamento medico del paziente contro la sua volontà o nonostante la sua opposizione, come ricovero in un reparto chiuso, immobilizzazione a letto o somministrazione coatta di medicinali. I trattamenti coercitivi violano il diritto all’autodeterminazione e sono ammessi solo nella misura e per la durata congrue e strettamente necessarie rispetto all’interesse del paziente.

Possono essere prescritti solo in caso eccezionali, ad esempio nel caso in cui il comportamento del paziente metta seriamente in pericolo la sua incolumità e quella degli altri e non sia possibile contenere questo rischio in altro modo. Anche chi è sottoposto a trattamenti coercitivi ha però dei diritti: il paziente stesso, il suo rappresentante legale o terapeutico e i suoi familiari possono richiedere agli organi cantonali competenti il divieto o la sospensione dei trattamenti.

Pur operando con la massima diligenza, i medici non possono garantire il buon esito di un trattamento. Se, tuttavia, dopo un intervento chirurgico subentrano dolori o complicazioni, vi è motivo di sospettare un errore medico.

In questo caso è consigliabile consultare innanzitutto il medico stesso. Se anche così i dubbi e le incertezze rimangono, è possibile richiedere una copia della cartella paziente e consultare un altro medico per avere un secondo parere circa l’eventuale presenza di un errore nel trattamento. Se è stato effettivamente commesso un errore, il paziente si può rivolgere alla propria assicurazione di protezione giuridica per chiedere assistenza su come procedere.

Tutte le informazioni sullo stato di salute del paziente sono riservate. Il segreto professionale medico va osservato anche dopo la morte del paziente e nei confronti di altri specialisti. Il medico non può informare il datore di lavoro circa la capacità o incapacità lavorativa del paziente se non è stato autorizzato a farlo da quest’ultimo né può fornire dati sulla sua diagnosi se non è stato espressamente dispensato dall’obbligo di segretezza.

Il paziente ha il diritto di consultare la propria cartella clinica ovvero la propria cartella paziente in qualsiasi momento e di farsene spiegare il contenuto e può richiedere che gliene venga fornita una copia.

La cartella clinica contiene sostanzialmente i seguenti documenti:

  • storia clinica
  • diagnosi
  • dati e osservazioni sul decorso della malattia
  • dettagli relativi al trattamento medico
  • esiti di esami di laboratorio e di altre analisi (ad es. radiografie)
  • perizie, referti e certificati medici

Il paziente può chiedere di prendere visione dell’intera cartella salvo solamente eventuali appunti personali del medico (ad es. a scopo di promemoria).

Le direttive del paziente sono una misura preventiva per il caso in cui una persona perda la capacità di discernimento per via di un infortunio o una malattie grave e non sia più in grado di prendere decisioni sui trattamenti medici che la riguardano. Le direttive consentono di stabilire quali trattamenti medici, in caso di mancanza di discernimento, possono essere effettuati e quali no, e quindi di precisare ad esempio se si intende rinunciare a misure mediche volte esclusivamente al prolungamento della vita, specificando quali e dichiarando di accettare la conseguente riduzione della durata della sopravvivenza. Inoltre è possibile nominare una persona di fiducia quale rappresentante nel rapporto con i medici delegandole il potere di decidere sui trattamenti medici nel caso non si sia più in grado di esprimere la propria volontà.

Per assicurare che le direttive del paziente siano reperibili al momento opportuno è bene che la tessera dell’assicurazione riporti il luogo in cui sono custodite.

Un modello di direttive del paziente è disponibile sul sito di Allianz.

Dall’età di 16 anni in poi è possibile decidere se si intende donare organi e tessuti. La donazione deve essere gratuita. La tessera di donatore può essere richiesta in farmacia oppure ordinata sul sito di Swiss Transplant. Inoltre, è possibile registrare la propria decisione a favore della donazione nel Registro nazionale di donazione organi.
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