Divorzio e separazione.
Cosa c'è da sapere.

  • Le conseguenze di una separazione variano notevolmente a seconda che le persone interessate siano sposate oppure vivano in unione domestica registrata o in concubinato.
  • La soluzione più vantaggiosa per entrambe le parti è sempre quella consensuale.
  • L'ideale sarebbe discutere le implicazioni finanziarie di un divorzio o di una separazione quando la relazione non è ancora compromessa.
Una relazione che avrebbe dovuto durare per tutta la vita finisce purtroppo non di rado in una separazione, con conseguenze molto diverse a seconda che i partner siano sposati oppure vivano in unione domestica registrata o in concubinato. Abbiamo preparato per voi una sintesi delle differenze rilevanti e una breve descrizione degli aspetti da considerare in caso di separazione, per evitare che a una situazione di per sé già spiacevole si aggiungano anche brutte sorprese.
In Svizzera il divorzio può essere richiesto sia congiuntamente sia da una sola parte. Nel caso di una richiesta comune, non ci sono termini da rispettare. Se, invece, è solo una delle parti a volere il divorzio la dissoluzione del matrimonio deve avvenire tramite un'azione unilaterale da presentare dopo almeno due anni di separazione.

La richiesta di divorzio firmata da entrambe le parti può essere presentata direttamente presso il tribunale competente del domicilio di uno o di entrambi i coniugi insieme all'accordo delle parti sulle conseguenze accessorie (convenzione di divorzio).
Se si desidera presentare richiesta di divorzio in Svizzera, ma si vogliono stabilire le formalità per il periodo fino al divorzio, ciascuno dei due coniugi può chiedere al giudice competente per la tutela dell'unione coniugale l'autorizzazione a vivere separatamente. Il giudice stabilisce quindi, con un procedimento più semplice e veloce, le modalità della vita separata come il mantenimento, l'affidamento, il diritto di visita o la casa familiare, che rimangono in vigore fino al momento in cui la sentenza di divorzio acquista forza esecutiva. Tuttavia, questa procedura è necessaria solo se non si riesce a raggiungere un accordo oppure se sono coinvolti dei minori ed è dunque necessario regolamentare le questioni che li riguardano (i cosiddetti interessi dei figli). L'approvazione del tribunale rende questi accordi legalmente vincolanti ed esecutivi.

Se volete separarvi in via extragiudiziale, è consigliabile stipulare almeno un accordo di separazione che regoli gli aspetti della vita separata. Questi accordi, tuttavia, si applicano solo tra le parti e non hanno gli stessi effetti giuridici di un divorzio o di misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale. 
Anche un'unione domestica registrata può essere sciolta sia su richiesta comune delle parti, cioè in modo consensuale, sia promuovendo un'azione per lo scioglimento dell'unione. Tuttavia, a differenza dell'azione di divorzio, il periodo di preventiva sospensione della vita comune è di un solo anno anziché due.
Un concubinato può essere sciolto in modo altrettanto informale di come è stato concluso. Questa separazione può comunque avere conseguenze gravose. È quindi molto importante regolamentare preventivamente, in un contratto di concubinato, aspetti come la suddivisione delle spese quotidiane o un eventuale conguaglio della previdenza professionale nel caso in cui uno dei due partner riduca il proprio carico di lavoro per dedicare maggiori risorse alla convivenza.
La convenzione di divorzio è un contratto tra i coniugi che, da un lato, stabilisce la volontà delle parti di divorziare e, dall'altro, definisce gli accordi sulle cosiddette conseguenze accessorie del divorzio, come le questioni economiche. Nella convenzione, le conseguenze accessorie possono essere disciplinate interamente o solo in parte. Se la situazione è molto semplice o se le parti non hanno difficoltà a trovare un'intesa, la convenzione può anche essere redatta autonomamente. Spesso, tuttavia, è raccomandabile affidarsi alla consulenza di uno specialista, ad esempio un mediatore o un avvocato divorzista. Esistono anche diversi consultori giuridici, alcuni dei quali offrono assistenza gratuita.

Nel caso di un'unione domestica registrata, il contratto corrispondente è denominato convenzione di scioglimento. 
In assenza di figli, è necessario definire soprattutto le questioni economiche. Gli aspetti più importanti sono il pagamento di eventuali alimenti, la previdenza professionale, la liquidazione del regime dei beni, l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione delle spese processuali. Se ci sono figli comuni, vanno regolamentati anche l'autorità parentale, la custodia/cura e il diritto di visita. In caso di divorzio con figli è inoltre necessario definire gli alimenti per il loro mantenimento.
In linea di principio, si presume che dopo la separazione ciascun partner sia in grado di provvedere a sé stesso. Tuttavia, se uno dei partner non è in grado di provvedere al proprio sostentamento per ragioni legate al matrimonio/all'unione domestica registrata, l'altro partner è tenuto a corrispondergli alimenti di mantenimento (post-matrimoniale). Tuttavia, se e in quale misura siano dovuti tali alimenti dipende da molti fattori, come la suddivisione dei compiti durante il matrimonio/la convivenza, la durata del matrimonio/della convivenza, l'età e la situazione patrimoniale generale. Nel caso di un'unione domestica registrata, si presuppone che, dopo lo scioglimento, ognuno dei partner sia responsabile del proprio sostentamento. Finora il pagamento di alimenti è stato concesso solo in casi eccezionali. Tuttavia, anche in caso di divorzio la giurisprudenza ha adottato negli ultimi anni un approccio più rigido e i criteri per il mantenimento post-matrimoniale sono diventati sempre più stringenti.
Le prestazioni di uscita della cassa pensioni accumulate durante il matrimonio (2º pilastro) vengono suddivise in parti uguali (il cosiddetto conguaglio della previdenza professionale). In via eccezionale, è possibile derogare a tale regola se la tutela previdenziale delle due parti è garantita diversamente. La lacuna che viene a crearsi può essere successivamente colmata in tutto o in parte attraverso un versamento volontario.
Per quanto riguarda l'AVS, il calcolo della rendita viene effettuato dividendo a metà il reddito percepito da entrambi i coniugi durante gli anni di matrimonio. Questo cosiddetto splitting viene effettuato anche per i partner in unione domestica registrata.
Nell'ambito della liquidazione del regime dei beni, il patrimonio dei coniugi viene suddiviso tra le due parti. Ciò avviene sulla base del regime patrimoniale dei coniugi. In assenza di una convenzione matrimoniale, per i coniugi si applica la partecipazione agli acquisti.

In questo caso, il patrimonio viene suddiviso in quattro diverse masse: da un lato, i beni appartenenti a ciascuno dei coniugi in quanto già di loro appartenenza prima del matrimonio o, ad esempio, perché ereditati o ricevuti in dono durante il matrimonio, dall'altro, gli acquisti ovvero i valori patrimoniali acquisiti da ciascuno dei coniugi durante il matrimonio, ad esempio con il salario. In caso di divorzio, gli acquisti delle due parti vengono sommati e poi divisi a metà tra i coniugi.
No, per le unioni domestiche registrate, a meno che non esista un accordo supplementare, si applica come regime ordinario la separazione dei beni. Quindi al momento dello scioglimento non si procede a una liquidazione del regime dei beni perché i valori patrimoniali acquisiti durante l'unione domestica registrata rimangono al rispettivo partner.
In presenza di figli minorenni, il tribunale dovrà chiarire e/o decidere in merito ad ulteriori aspetti. Da un lato, è necessario attribuire l'autorità parentale, vale a dire stabilire chi dei due genitori è responsabile della cura e dell'educazione dei figli. Di norma, dopo un divorzio i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente; solo in rari casi il tribunale attribuisce l'autorità parentale a un solo genitore.

L'autorità parentale va distinta dalla custodia e dall'accudimento dei figli, vale a dire la responsabilità per la loro cura quotidiana. Esistono diverse varianti, dalla custodia esclusiva, in cui il bambino vive con un solo genitore, alla custodia alternata, in cui il bambino vive a turno con l'uno e l'altro genitore.

Se il bambino vive prevalentemente con un genitore, è necessario regolamentare anche il diritto di visita, ossia i momenti in cui l'altro genitore può vedere il figlio. In questi casi va definito inoltre il mantenimento del figlio. Poiché entrambi i genitori devono provvedere congiuntamente al suo sostentamento, il contributo del genitore con cui il figlio vive è rappresentato dalle maggiori cure e dal pagamento delle spese. L'altro genitore, invece, concretizza la propria partecipazione attraverso il contributo di accudimento e di mantenimento.
In assenza di accordo tra le parti, il tribunale può assegnare la casa familiare a uno dei partner, a prescindere da chi ne sia effettivamente il proprietario o da chi sia il titolare del contratto di locazione. Questo accade quando una delle parti ha particolare necessità di rimanere nell'appartamento o nella casa, ad esempio per via dei figli. Tuttavia, nel caso di un'abitazione di proprietà, questo presuppone che l'ipoteca continui ad essere sostenibile, condizione che non è sempre garantita quando viene meno un reddito. Inoltre, se una delle parti intende rilevare l'abitazione è tenuta a liquidare l'altra parte. In caso contrario, la casa deve essere eventualmente venduta.
Se le parti sono riuscite a trovare un accordo su tutti i punti e hanno presentato la relativa convenzione, il tribunale ascolta le parti singolarmente e congiuntamente e valuta se la convenzione può essere approvata così com'è. In caso di approvazione, la convenzione viene adottata come sentenza di divorzio e diventa quindi vincolante.

Se, invece, ci sono aspetti che non sono stati definiti nella convenzione, il tribunale tenta di raggiungere un accordo e, qualora ciò non fosse possibile, decide in merito alle questioni ancora in sospeso.

L'attuale procedura di divorzio non prevede più un periodo di riflessione. Quindi una volta raggiunto un accordo su tutte le conseguenze accessorie, il tribunale può pronunciare il divorzio. Tuttavia, il tribunale verifica che il divorzio e la convenzione siano basati su una matura riflessione dei coniugi e che la convenzione sia chiara, completa e non palesemente inadeguata.
Come già accennato, l'azione di divorzio può essere intentata solo dopo due anni di separazione. Per tale periodo le parti possono chiedere al tribunale la regolamentazione di determinati aspetti. Tra le questioni da affrontare ci sono quelle relative a chi ha il diritto di rimanere nell'abitazione, chi deve pagare gli alimenti e in quale misura o dove devono vivere i figli.

Una volta intentata l'azione giudiziaria, le parti vengono convocate davanti al giudice per esaminare i motivi del divorzio e cercare di raggiungere un accordo sulle conseguenze del divorzio. Se non viene raggiunto un accordo, la parte attrice deve presentare una dichiarazione scritta dei motivi dell'azione entro una determinata scadenza. Successivamente, la procedura si svolge come un processo ordinario, ossia ciascuna delle parti presenta le proprie istanze e motivazioni per iscritto. Questa procedura richiede molto più tempo e comporta costi molto più elevati rispetto a un divorzio su richiesta comune.
Nel 2017 è entrato in vigore il nuovo diritto in materia di mantenimento, che ha migliorato la posizione delle madri in concubinato per quanto concerne il diritto agli alimenti. Per contro, negli ultimi anni il Tribunale federale ha inasprito la giurisprudenza sul mantenimento post-matrimoniale. Ad esempio, al genitore che provvede principalmente alla cura dei figli viene chiesto di lavorare al 50% dal momento in cui il bambino più piccolo inizia la scuola (cioè dall'inizio dell'asilo), quindi all'80% dal momento in cui inizia la scuola secondaria e a tempo pieno quando il figlio termina la scuola dell'obbligo. Tuttavia, la realtà mostra che è difficile reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un'interruzione prolungata. È quindi consigliabile non abbandonare del tutto la propria attività professionale anche dopo la nascita dei figli.

In caso di concubinato, non si beneficia dello splitting dell'AVS né del conguaglio della previdenza professionale. Pertanto, nel caso in cui si riduca il carico di lavoro per dedicarsi alla famiglia, è opportuno prevedere sin dall'inizio un conguaglio della previdenza professionale.
Per quanto riguarda il concubinato gli aspetti regolamentati giuridicamente sono pochissimi. Pertanto, è bene cercare un dialogo con il partner fin dall'inizio e, se necessario, stipulare un contratto di concubinato. Questo è importante soprattutto se una delle parti riduce il proprio carico di lavoro o interrompe la propria carriera per motivi legati al rapporto di coppia. Inoltre, le lacune che in caso di matrimonio/unione domestica registrata vengono colmate dalle assicurazioni sociali andrebbero fronteggiate con soluzioni individuali. È il caso, ad esempio, della rendita per i superstiti, che può essere assicurata tramite un'assicurazione per il caso di decesso.

Inoltre è importante assicurarsi che, laddove possibile, il partner convivente sia designato come beneficiario (2º pilastro, 3º pilastro, testamento, ecc.).
Per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile e mobilia domestica è necessario adeguare la polizza in corso alle nuove circostanze o eventualmente sottoscrivere una nuova polizza. Nel caso di altre assicurazioni intestate a nome proprio, come la cassa malati, è necessario comunicare il cambio di indirizzo ed eventualmente il nuovo stato civile.
In caso di divorzio consensuale, le spese processuali vengono solitamente divise a metà e ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Nel caso di un'azione di divorzio, la parte soccombente sostiene le spese processuali e gli onorari dell'avvocato della controparte in proporzione al grado di soccombenza. A questo si aggiungono gli onorari del proprio avvocato. Lo stesso vale anche per lo scioglimento dell'unione domestica registrata.
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