
Esecuzioni ingiustificate in Svizzera
Quando l’esecuzione non è legittima
Una ditta vi spedisce fatture inventate e, siccome non rispondete, minaccia un’esecuzione. L’amministrazione condominiale tenta di addebitarvi danni all’appartamento che voi, però, non avete causato. Nonostante vi opponiate, il procedimento di esecuzione è già stato avviato.
Difendersi da esecuzioni ingiustificate è una seccatura che porta via tempo e, spesso, non poco denaro.
Posso aprire una procedura di esecuzione contro qualcuno?
Il diritto delle esecuzioni svizzero consente a chiunque di avviare una procedura di esecuzione senza alcun obbligo di dimostrarne la fondatezza e senza che l’Ufficio delle esecuzioni sia tenuto ad accertarla.
Si tratta di uno strumento sempre più utilizzato e, se da un lato è giusto non chiudere un occhio su fatture non pagate e debiti insoluti, non di rado le esecuzioni infondate sono finalizzate a mettere sotto pressione il presunto debitore.
Chi, infatti, vorrebbe comparire nel registro delle esecuzioni? Un’iscrizione nel registro scredita la reputazione e può limitare le possibilità di trovare un lavoro o un appartamento, per esempio, o di accedere a un finanziamento.
Cosa fare in caso di esecuzione
Nel caso in cui riceviate una fattura o un sollecito ingiustificati, vi consigliamo di fare subito reclamo, preferibilmente per iscritto. Se ricevete un precetto esecutivo dall’Ufficio delle esecuzioni, avete dieci giorni di tempo per contestare il credito, per iscritto o oralmente, presso lo stesso Ufficio dichiarando di voler interporre opposizione.
Ma attenzione:
- l’opposizione non determina la cancellazione dell’iscrizione dal registro delle esecuzioni, ma interrompe semplicemente il procedimento.
- Per farlo proseguire, il creditore deve presentare al giudice una vostra dichiarazione scritta di riconoscimento del debito o una sentenza di tribunale che vi costringa al pagamento.
Come scompare l’iscrizione nel registro delle esecuzioni?
L’esecuzione può essere annullata nei seguenti modi.
- Potete attendere: le esecuzioni restano visibili a terzi sul registro solo per cinque anni dalla conclusione della procedura di esecuzione. Trascorso tale termine il registro torna a essere «immacolato». Durante questo periodo, l’iscrizione nel registro delle esecuzioni può essere vista da chiunque possa dimostrare di avere un interesse in merito.
- Potete negoziare: cercate il dialogo, perché il creditore può ritirare l’esecuzione in qualsiasi momento e far cancellare l’iscrizione dal registro. È importante insistere su un accordo scritto con il creditore per quanto riguarda il ritiro e la cancellazione dell’esecuzione.
- Potete traslocare: ogni Comune ha il proprio registro delle esecuzioni e l’Ufficio delle esecuzioni del nuovo luogo di domicilio non riprende le iscrizioni presenti su quello del vecchio Comune. Prima della stipula di contratti di credito, però, viene spesso richiesto anche un estratto del registro delle esecuzioni del domicilio precedente.
- Potete avviare una causa legale: chiedete al tribunale del foro d’esecuzione di constatare che il debito non sussiste o non esiste più.
Fine delle esecuzioni infondate: revisione della legge da inizio 2019
E infine una buona notizia: nel 2019 è entrata in vigore una modifica legislativa che tutela dalle esecuzioni infondate. Ora, infatti, trascorsi tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, è possibile richiedere agli Uffici delle esecuzioni che l’esecuzione non venga divulgata a terzi in un estratto del registro delle esecuzioni.
Il creditore ha quindi 20 giorni di tempo per dimostrare di aver presentato una procedura di rigetto dell’opposizione o di aver intentato un’azione giudiziaria. In assenza di tali prove, la richiesta sarà accolta e l’esecuzione non sarà menzionata a terzi nell’estratto del registro delle esecuzioni. Se il creditore non si rivolge al tribunale entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo per richiedere il rigetto dell’opposizione o intentare una causa per far valere il credito, l’iscrizione non sarà visibile a terzi in via definitiva.
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