Anche in caso di gravidanza il datore di lavoro può disdire il contratto durante il periodo di prova o il suo eventuale prolungamento dovuto a malattia o infortunio. Questo vale anche per un contratto di lavoro a tempo determinato se è stato concordato un periodo di prova. Il licenziamento secondo le condizioni del periodo di prova è valido se si verifica effettivamente durante il periodo di prova. In concreto questo significa che, se il periodo di prova è di tre mesi e dunque termina il 31 marzo, il datore di lavoro può disdire il contratto anche il 31 marzo. Il contratto termina quindi una volta trascorso il termine di preavviso, che durante il periodo di prova è in genere di 7 giorni.
Se tuttavia il motivo è la gravidanza, il licenziamento può essere considerato abusivo. Se dopo l’immediato ricorso della collaboratrice il licenziamento non viene ritirato, in linea di principio la collaboratrice ha diritto a un’indennità il cui importo viene stabilito dal tribunale.
Una volta terminato il periodo di prova il datore di lavoro non può più licenziare la collaboratrice incinta, ma non è tenuto ad accogliere la richiesta di riduzione del grado di occupazione al 60%, dato che per contratto questo è fissato all’80%.