La troviamo con una consulenza individuale.
Sì. In diversi settori, le condizioni commerciali generali dei contratti conclusi con i consumatori prevedono che tali contratti a durata limitata si rinnovino automaticamente in assenza di una disdetta pervenuta al più tardi tre mesi prima della scadenza. Al centro delle discussioni sono soprattutto le palestre e gli operatori telefonici.
Secondo le associazioni per la tutela dei consumatori la revisione della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) dovrebbe aver messo un freno a questa forma di fidelizzazione dei clienti. Tuttavia, anche conformemente al nuovo testo dell'art. 8 LCSI entrato in vigore, le clausole di rinnovo non sono sleali, né tanto meno vietate. Il testo è formulato in modo ampio e generico e occorre pertanto valutare nei singoli casi l'inammissibilità di una simile clausola in un determinato contratto. La possibilità di procedere a una verifica per via legale nei singoli casi è proprio l'elemento nuovo dell'art. 8 LCSI, come ha stabilito anche il Tribunale federale.
E comunque il semplice fatto che i clienti possano fare maggiormente ricorso alle vie legali per contestare le clausole contrattuali di rinnovo ha già indotto alcuni operatori a stralciare tali disposizioni dalle condizioni commerciali generali. Una possibilità è pertanto quella di sottoscrivere fin dall'inizio un abbonamento presso una di queste palestre.
Se fosse troppo tardi, ci si può avvalere della scappatoia offerta dalla decisione del Tribunale federale citata in cui viene stabilito che gli abbonamenti alle palestre contengono molti elementi del diritto di locazione. Dato che un locatario ha sempre il diritto di disdire il contratto di locazione anticipatamente, a condizione di proporre un subentrante accettabile, si potrebbe pensare a un trasferimento dell'abbonamento. Opzione che tuttavia non viene presa minimamente in considerazione dalla maggior parte delle palestre e sull'argomento non esiste (ancora) una giurisprudenza vincolante. La soluzione migliore resta pertanto sempre quella di rispettare i termini di disdetta.