Il comune, in quanto proprietario delle strade, risponde di eventuali danni cagionati da difetto di manutenzione (come sancito dall'art. 58 del Codice delle obbligazioni). Il fatto che i marciapiedi (e le strade) siano scivolosi a causa della presenza di ghiaccio costituisce sostanzialmente un difetto di manutenzione perché comporta un grave pericolo. Ciò non significa, però, che il comune debba rispondere di qualsiasi incidente, perché l'obbligo che gli compete in termini di manutenzione delle strade è limitato, ossia esso deve reputare ragionevoli le misure preventive in questione. Questo riguarda tre aspetti:
Criteri simili si applicano anche nel caso in cui il marciapiede o la strada siano di proprietà privata, ossia il proprietario deve essere in grado di prendere atto del difetto e di eliminarlo.
I comuni sono tenuti a cospargere di sabbia o sale i marciapiedi più trafficati del centro urbano, un fine per cui è ragionevole l'impiego di notevoli risorse economiche, e le squadre di manutenzione devono essere in grado di entrare tempestivamente in azione, dando priorità alle strade più importanti. La responsabilità, d'altro canto, non è soltanto del comune: anche i pedoni devono prestare particolare attenzione quando camminano su marciapiedi scivolosi.
In caso di incidente, si consiglia di procedere come segue: